• Assemblea 2012

    Giovedì 03 Maggio 2012 17:42
  • Community BCC

    Martedì 17 Aprile 2012 16:16
  • Finaziamento Kyoto

    Martedì 10 Aprile 2012 17:16
  • Calendario Eventi

    Venerdì 30 Marzo 2012 14:32
  • banner 10

    Sabato 14 Maggio 2011 11:50
  • Banner 9

    Giovedì 21 Aprile 2011 09:09
  • banner8

    Martedì 19 Aprile 2011 10:37
  • Banner 6

    Giovedì 24 Marzo 2011 00:00
  • banner7

    Martedì 15 Marzo 2011 11:19

Sospensione Mutui PDF Stampa E-mail

PIANO FAMIGLIE – SOSPENSIONE MUTUI
AVVISO ALLA CLIENTELA

Questa Banca ha aderito all’Accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori per la sospensione (per 12 mesi) del rimborso dei mutui a favore delle famiglie in difficoltà.

 

Il 31 gennaio 2012 è stata sottoscritta l'intesa per la proroga della vigenza del predetto Accordo.

 

Il termine entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l'avvio della sospensione è stato fissato al 30 giugno 2012. La data per la presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui scade il 31 luglio 2012.

 

Possono beneficiare di tale misura i titolari di mutui che abbiano tutti i seguenti requisiti:

  • siano garantiti da ipoteca su immobile residenziale;
  • siano stati destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazione principale;    
  • siano stati erogati a persone fisiche, con un reddito imponibile non superiore ai 40 mila euro annui per ciascun mutuatario;
  • siano stati erogati per un importo non superiore a 150 mila euro.

 

La sospensione è ammessa qualora tra il 1° gennaio 2009 e il 30 giugno 2012 si sia verificato o si verifichi uno dei seguenti eventi:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato di almeno uno dei cointestatari del mutuo, ad eccezione delle ipotesi di:

  •                                           (i) pensionamento;
                                              (ii) risoluzione consensuale;
                                              (iii) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
                                              (iv) dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

  • Cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, ad eccezione delle ipotesi di:

  •                                           (i) pensionamento;
                                              (ii) risoluzione consensuale;
                                              (iii) recesso datoriale per giusta causa;
                                              (iv) recesso del lavoratore non per giusta causa.

  • Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

  • Sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
  • Il mutuatario che possiede i requisiti sopra elencati e che non abbia già goduto del beneficio ai sensi del “Piano famiglia” può richiedere l’avvio della sospensione fino al 31 luglio 2012, compilando l’apposito modulo disponibile presso ogni filiale della Banca e scaricabile nella sezione allegati situata alla fine dell'avviso.

     

    Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi in filiale e ritirare l’apposita informativa.